INTRODUZIONE
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo  che  non  intervenga  una  nuova  proroga,  dal  1°  gennaio  2020  la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa  nuova  comunicazione  è  necessaria  per  monitorare  e  valutare  il  risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio. I  benefici  fiscali  per  i  lavori  sul patrimonio  immobiliare  non  si  esauriscono  con  la detrazione Irpef.  Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto. La  guida  intende  fornire  le  indicazioni  utili  per  richiedere correttamente  tutti  questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti. 

1. AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. 

1.1 SINGOLE UNITÀ ABITATIVE 

1.1.1 In cosa consistono 
Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative  è possibile usufruire delle seguenti detrazioni: 

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare 
  • 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020. 

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. 

1.1.2 Chi può usufruirne 
Possono  usufruire  della  detrazione  tutti  i  contribuenti  assoggettati  all’imposta  sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti  reali/personali  di  godimento  sugli  immobili  oggetto  degli  interventi  e  che  ne 
sostengono le relative spese: 

  • proprietari o nudi proprietari 
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
  • locatari o comodatari 
  • soci di cooperative divise e indivise 
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce 
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,  imprese  familiari),  alle  stesse  condizioni  previste  per  gli  imprenditori individuali. 

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: 

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)  
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge 
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili) 
  • il convivente more uxorio , non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né  titolare  di  un  contratto  di  comodato,  per  le  spese  sostenute  a  partire  dal  1° gennaio 2016. In questi  casi,  ferme  restando  le  altre  condizioni,  la  detrazione  spetta  anche  se  le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione  che  nella  fattura  sia  annotata  la  percentuale  di  spesa  da  quest’ultimo sostenuta. 

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: 

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile 
  • esegue gli interventi a proprio carico 
  • è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. Può  richiedere  la  detrazione  anche  chi  esegue  in  proprio  i lavori  sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 

1.1.3 Per quali interventi 

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti. 

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): 
- manutenzione straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo 
- ristrutturazione edilizia 

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di  manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli  edifici  e  per realizzare  ed  integrare  i  servizi igienico/sanitari  e  tecnologici,  sempre  che  non vadano  a  modificare  la  volumetria  complessiva  degli  edifici  e  non  comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche  se  comportano  la  variazione  delle  superfici  delle  singole unità  immobiliari nonché  del  carico  urbanistico,  a  condizione  che  non  sia  modificata  la  volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso...

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  • 2020-03-02
  • Fisco e Tributi
Crocifisso Roberto Bonini

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