Nei condomini l'installazione di strumenti di videosorveglianza è autorizzata soltanto per ragioni di sicurezza, ovvero, quando esistano reali motivi per temere pericoli per i quali altre misure di sicurezza meno invasive (ad esempio sistemi d'allarme, porte blindate o cancellate) non sarebbero sufficienti e diventa quindi, necessario l'uso cautelativo di una telecamera. Viene consentita, invece, l'installazione di videocitofoni, al solo scopo di identificare il visitatore. Secondo quanto stabilisce il provvedimento generale dell'Autorità garante della privacy del 29 aprile 2004, in materia di videosorveglianza in ambito condominiale, gli amministratori e gli inquilini sono tenuti a verificare il grado di necessità che preveda, oltre all'installazione delle misure di sicurezza convenzionali generalmente adottate, l'alternativa della videosorveglianza. Quest'ultima può essere applicata da privati, solo per la protezione esclusiva di spazi che non siano di pertinenza condominiale, per esempio, per i posti auto personali.

In questi casi, l'impianto di ripresa visiva dovrà limitarsi a controllare esclusivamente gli spazi di propria pertinenza: sono vietate le riprese delle parti comuni o condominiali.

Nel caso in cui il condominio sia direttamente coinvolto o interessato all'uso di telecamere, l'impianto di videosorveglianza, una volta ritenuta necessaria l'installazione dal condominio stesso, sarà sottoposto, per ragioni legate alla legge sulla privacy, ad alcune regolamentazioni condominiali. Sono necessarie la nomina di un responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati; la presentazione di un'informativa sull'utilizzo e sulle modalità di trattamento dei dati.

Se queste condizioni non vengono rispettate, i dati non potranno essere utilizzati e il garante della privacy ne potrà imporre il blocco ed il divieto nonché applicare le relative sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

  • 2019-07-17
  • Legislazione immobiliare
Admin

Condividi questo articolo: