Le
spese
di sostituzione della caldaia condominiale devono essere
ripartite secondo i millesimi di proprietà e non secondo l'uso
che ciascun condomino può farne.
Lo
ha stabilito
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1420 del 27 gennaio 2004,
precisando
che tali spese, attenendo alla conservazione, cioè alla tutela
dell'integrità
materiale e, quindi, del valore capitale dell'impianto comune,
interessano i
condomini quali proprietari dell'impianto, a cui carico la legge pone
l'obbligo
di concorrere alle spese, configurando a carico di essi obligationes
propter rem, che, nascendo dalla
contitolarità del
diritto reale sull'impianto comune, sono dovute in proporzione della
quota che
esprime la misura della appartenenza. La Suprema Corte ha inoltre
ricordato
che, ove nell'edificio condominiale vi siano locali (ad esempio
box-cantine)
non serviti dall'impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini
titolari,
soltanto, della proprietà di tali locali, non sono contitolari
dell'impianto
centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di
accessorietà,
cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all'uso o
al servizio di quei beni. |