Risoluzione
del contratto o riduzione del prezzo d'acquisto. Sono queste le due
strade che
il codice civile indica all'acquirente per rifarsi di fronte al
rinvenimento,
a contratto firmato, di un "vizio nascosto" della casa appena
comprata. Casi
di questo genere sono abbastanza frequenti: l'immobile appare integro,
ma in
realtà nasconde fastidiose anomalie, come un tetto permeabile ad
infiltrazioni
d'acqua. L'acquirente, ha tempo un anno per accorgersi del vizio (che
deve essere
precedente all'acquisto) e otto giorni dalla scoperta, per denunciarlo
al venditore.
L'onere non sussiste se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
vizio o
l'ha occultato. La ratio risiede nel principio per cui il venditore, è
tenuto a garantire l'integrità della cosa venduta. In altre parole, la
cosa deve essere priva di vizi che la rendano inidonea all'uso
convenuto o che
ne diminuiscano il valore. In mancanza, il venditore è tenuto in ogni
caso a risarcire da una parte il danno al compratore - a meno che non
provi
di aver ignorato senza colpa tali vizi - dall'altra i danni derivanti
dai vizi
della cosa. Nel caso di immobili locati, è intervenuta di recente la Corte di
Cassazione,
la quale ha stabilito che "l'obbligazione che incombe sul locatore di
intervenire
e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere
l'immobile
nelle condizioni di servire all'uso convenuto, non sussiste per i vizi
dei quali
il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza, accettando la
cosa nelle
condizioni in cui si trovava, salvo che il locatore non abbia assunto
uno specifico
impegno in tal senso, impegno del quale occorre che sia fornita la
prova." |