Non
sono molte le norme di legge che regolano questo aspetto della
proprietà immobiliare. Il codice civile prevede solo gli
articoli dal 1117 al 1139, le disposizioni d'attuazione dalla 61 alla
72 e poche leggi speciali.
I
beni comuni: Nello stabile ci sono parti private e
parti comuni. Le parti private sono quelle appunto di proprietà
privata dei singoli condomini e quindi i singoli gli appartamenti e
le pertinenze, come box, cantine, solai. Le parti comuni sono:
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il suolo su cui sorge l'edificio
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i muri maestri e le fondamenta
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i tetti e le terrazze (non private) che fungono da tetto,
dette lastrici solari
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gli androni, le scale, i ballatoi, i portici, i cortili
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le lavanderie e gli altri locali comuni
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la portineria (alloggio del custode compreso) tutte le opere che servono al funzionamento della casa, come
l'ascensore, gli impianti elettrici, di riscaldamento, idraulici, del
gas, di scarico fognario, fino al punto in cui entrano nelle
unità
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immobiliari
private. Di questi beni, che sono indivisibili, ogni condomino possiede una
quota, espressa in millesimi, proporzionale alla sua unità
immobiliare. E li può utilizzare liberamente, entro i limiti
della propria quota, senza cioè impedirne l'uso,
proporzionalmente, agli altri condomini.
L'amministratore. Le parti comuni vanno mantenute in buono stato. Per questo il
condominio nomina
un amministratore. L'amministratore è obbligatorio quando i condomini
sono più di quattro. L'amministratore può essere anche un condomino;
dura in carica un anno; non deve avere alcun particolare requisito;
rappresenta
il condominio nelle controversie legali e presenta ogni anno il
bilancio delle
spese e il preventivo per i dodici mesi seguenti. Il principale
incarico dell'amministratore
è raccogliere fra i condomini il denaro necessario per mandare avanti
tutto. In più, egli deve evitare che qualcuno (fra i condomini o un
esterno)
usi i beni comuni in modo improprio o illecito, e deve regolarne l'uso
nell'interesse
di tutti. Ma l'amministratore non ha, in realtà, una grande autonomia,
perché nell'adempiere alle sue funzioni deve obbedire alle
prescrizioni
dell'assemblea. |