Il
Tar del Lazio, con la sentenza del 5 aprile 2004 n. 2486, ha dichiarato
illegittima un'ordinanza del Comune che imponeva la rimozione di
manufatti non abusivi, installati per limitare l'accesso a una strada
privata che conduceva al mare. In una località balneare del
litorale laziale, il proprietario di una strada privata aveva fatto
costruire un cancello elettrico e posto un cancelletto pedonale
all'ingresso di una via privata che dava accesso al mare. Il sindaco
aveva però ordinato l'immediata rimozione degli accessori,
ritenendoli abusivi e per di più causa potenziale di rilevanti
turbative per l'ordine pubblico.
Il
proprietario, ricevuta l'ordinanza in oggetto, ha fatto ricorso.
Il Tar
ha accolto l'istanza, facendo emergere come per la realizzazione di
simili manufatti
non occorra alcun tipo di autorizzazione. Inoltre, il fatto che si
trattasse
di una via o strada privata, e dunque risultando assenti i requisiti
di accertamento
e di attribuzione dell'uso pubblico della stessa, l'ordinanza comunale
non poteva
avere luogo a procedere, e pertanto i giudici del Tar l'hanno
invalidata. |