Il diritto del
condomino di installare
sul tetto un'antenna telefonica e i relativi cablaggi (ove il
complesso sia
di modeste dimensioni e quindi non lesivo del decoro architettonico,
della stabilità
e della destinazione d'uso della parte comune), anche in assenza di
previa autorizzazione
dell'assemblea, discende dal principio generale dell'art. 1102 c.c.,
in forza
del quale ciascun condomino può a sue spese realizzare le "mere
modificazioni"
volte al maggiore e più razionale godimento della cosa comune, nel
rispetto
dei limiti di cui all'art. 1120 c.c. In ogni caso, peraltro, va
tutelato in
via d'urgenza, ex art. 32 Cost. ed in ossequio al c.d. principio di
precauzione
che ispira il D.M. 10 settembre 1998 n. 381 (c.d. Decreto Ronchi), il
diritto
alla salute del condomino dissenziente, laddove sia concretamente
dimostrato
attraverso idonea Ctu che dalla installazione di una "stazione-base di
telefonia
mobile" prossima alla sua abitazione derivi in suo danno (o dei suoi
locatari)
un'esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici apprezzabilmente
superiore
a quella a cui è esposta la generalità indifferenziata della
popolazione.
Cfr. Tribunale di Verona Ord. 4 dicembre 2000, n. 1224. |