Capo
I
LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO Art. 1
(Ambito
di applicazione)
1. I
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo, di seguito denominati “contratti di
locazione”,
sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3
dell’articolo
2.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della
presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione
relativi agli immobili vincolati ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti
esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile qualora non siano stipulati secondo le
modalità
di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica
la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti
locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la
forma scritta.
Art.
2
(Modalità
di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione)
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non
inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati
per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso
le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere
l’immobile
alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo
3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra
parte
almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In
mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà
scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è
rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 1, i
contraenti possono avvalersi dell’assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni
contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo.
Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma
associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro
sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2
dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura
delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i
comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione
a
titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite
dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono
derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione
delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere
stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo
periodo
possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente
in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili
non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono
avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui
all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le
parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è
prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di
disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all’articolo
3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le
modalità
di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga
biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per
il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è
rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono
disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art.
3
(Disdetta
del contratto da parte del locatore)
1. Alla prima scadenza dei
contratti stipulati ai sensi del comma
1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti
stipulati
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può
avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del
contratto,
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi,
per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda
destinare l’immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo
grado;
b) quando il locatore, persona
giuridica, società o ente
pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto
intenda destinare l’immobile all’esercizio delle
attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al
conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena
disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la
piena disponibilità di un
alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile
sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia
di
ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l’immobile
si trovi in uno stabile del quale è
prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda
operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare
nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito
all’ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di
legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo
sgombero dell’immobile stesso;
f) quando, senza che si sia
verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l’immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non
abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre
a
quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al
conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39
della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi
di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per
l’esecuzione
dei lavori ivi indicati, della concessione o
dell’autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità
dell’azione
di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva
disponibilità a seguito del rilascio
dell’immobile. Il
conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità
di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se
il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli
tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata.
3. Qualora
il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della
facoltà
di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso
è
tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare
in misura non inferiore a trentasei mensilità
dell’ultimo
canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego
di rinnovo si applica l’articolo
30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non
lo
adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha
riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha
esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente
articolo,
il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa,
al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora
ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al
locatore con preavviso di sei mesi.
Capo
II
CONTRATTI
DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE Art. 4
(Convenzione
nazionale)
1. Al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di cui al
comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al
fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata
“convenzione nazionale”, che individui i criteri
generali
per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonché delle modalità per
garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente
comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali
di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto
costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui
all’articolo 8.
2. I criteri generali di cui al
comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del
Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei
benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione
stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in
conformità
ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data
di emanazione del decreto di cui
al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3
dell’articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da
parte
dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo
comma 3 dell’articolo 2.
4. Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 60, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti
riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle
regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei
canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle
regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art.
5
(Contratti
di locazione di natura transitoria)
1. Il decreto di cui al comma 2
dell’articolo 4 definisce
le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di
locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti
previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze
delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli
accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei
comuni sede
di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente
d’intesa con comuni limitrofi, promuovere
specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di
contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo
per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle
organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende
per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti,
nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo
III
ESECUZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO
ABITATIVO Art. 6
(Rilascio
degli immobili)
1. Nei comuni indicati
all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per
finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore
di immobili adibiti ad uso
abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al
comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per
la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all’articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui
al comma 1 ed in mancanza di
accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma,
del
codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell’articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al
tribunale che giudica con le modalità di cui
all’articolo
618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore
fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come
autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi
dell’assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi
di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta
al
pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma,
del
codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di
cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il
decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre
opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le
modalità di cui all’articolo 618 del codice di
procedura
civile.
5. Il differimento del termine
delle esecuzioni di cui ai commi 3
e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui
il
conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o
più
figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione
salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia
residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo,
sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia
acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di
alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato
nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo
familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di
sospensione delle esecuzioni di cui al
comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell’articolo
11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i
periodi di cui all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 551
del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989,
come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell’articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari
all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto,
al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in
misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell’anno precedente; l’importo
così
determinato è maggiorato del venti per cento. La
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore
dall’obbligo
di risarcire il maggior danno ai sensi dell’articolo 1591 del
codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti
gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 27
luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della
sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata
legge
n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter
dell’articolo
1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17
del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai
destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione
fissata entro il termine di tre mesi.
Art.
7
(Condizione
per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile)
1. Condizione per la messa in
esecuzione del provvedimento di
rilascio dell’immobile locato è la dimostrazione
che il
contratto di locazione è stato registrato, che
l’immobile
è stato denunciato ai fini dell’applicazione
dell’ICI
e che il reddito derivante dall’immobile medesimo
è
stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui
redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui
all’articolo 480 del codice di procedura civile devono essere
indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli
estremi dell’ultima denuncia dell’unità
immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini
dell’applicazione dell’ICI, gli estremi
dell’ultima
dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal
contratto è stato dichiarato nonché gli estremi
delle
ricevute di versamento dell’ICI relative all’anno
precedente a quello di competenza.
Capo
IV
MISURE
DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art.
8
(Agevolazioni
fiscali)
1. Nei comuni di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito
imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 a seguito di
accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati
dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel
rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34
del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per
i
suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l’applicazione
dell’imposta proporzionale di registro è assunto
nella
misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire
dei benefici di cui al comma 1,
deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di
registrazione del contratto di locazione nonché quelli della
denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione
dell’ICI.
3. Le agevolazioni di cui al
presente articolo non si applicano
ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3
dell’articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni
ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco
dei
comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri
previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n.
708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.
899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è
formulata
avuto riguardo alle risultanze dell’attività
dell’Osservatorio della condizione abitativa di cui
all’articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino
un aumento del numero dei beneficiari dell’agevolazione
fiscale
prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale
di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma.
Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data
di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1
dell’articolo 23 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: “I redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non
concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità
del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e
non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità
è riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare”.
6. Per l’attuazione
dei commi da 1 a 4 è autorizzata
la spesa di lire 4 miliardi per l’anno 1999, di lire 157,5
miliardi per l’anno 2000, di lire 247,5 miliardi per
l’anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l’anno 2002, di lire 427,5
miliardi per l’anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere
dall’anno 2004.
7. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la
spesa di
lire 94 miliardi per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi a
decorrere dall’anno 2001.
Art.
9
(Disposizioni
per i fondi per la previdenza complementare)
1. I fondi per la previdenza
complementare regolamentati dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono
direttamente beni immobili possono optare per la libera
determinazione dei canoni di locazione oppure per
l’applicazione
dei contratti previsti dall’articolo 2, comma 3, della
presente
legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni
dei suddetti immobili sono soggetti all’IRPEG.
Art.
10
(Ulteriori
agevolazioni fiscali)
1. Con provvedimento collegato
alla manovra finanziaria per il
triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere
dall’anno
2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla
concessione, secondo modalità determinate dal medesimo
provvedimento collegato, di una detrazione ai fini
dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori,
appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a
titolo di abitazione principale, da stabilire anche
nell’ambito
di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili.
Per
gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del
fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma
1 non sono cumulabili con i
contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.
Art.
11
(Fondo
nazionale)
1. Presso il Ministero dei
lavori pubblici è istituito il
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in
locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono
dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto
di
locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo
di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata, nonché, qualora le disponibilità del
Fondo lo
consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attività di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilità
nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori
pubblici, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell’entità dei contributi stessi in relazione al
reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del
canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La
ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del
Ministro
dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di
risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma
3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6
nonché
di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a
concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3.
8. I comuni definiscono
l’entità e le modalità
di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con
appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono
beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui
al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e
2001, ai fini della concessione dei
contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al
Fondo
una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali
disponibilità
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6
maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61
del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti per il predetto versamento.
10.Il
Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003
delle
somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate
derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione
dell’articolo
8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta
per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per
l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11.Le
disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi
dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo
V
DISPOSIZIONI
FINALI Art. 12
(Osservatorio
della condizione abitativa)
1. L’Osservatorio
della condizione abitativa, istituito
dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,
è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed
effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio
permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce
l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio,
anche
ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni
con propri provvedimenti.
Art.
13
(Patti
contrari alla legge)
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del
canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto
scritto e registrato.
2. Nei casi di
nullità di cui al comma 1 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell’immobile locato, può chiedere la restituzione
delle
somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal
contratto scritto e registrato.
3. È
nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti
di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al
comma 3 dell’articolo 2 è
nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone
superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime
caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi
definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1
dell’articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le
disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore
nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o
normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a
quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di
nullità di cui al comma 4 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell’immobile locato, può richiedere la
restituzione
delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore
può altresì richiedere, con azione proponibile
dinanzi
al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma
3
dell’articolo
6. Tale azione è
altresì consentita nei casi in cui
il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di
locazione di fatto, in violazione di quanto previsto
dall’articolo
1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esistenza del
contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non
può eccedere quello definito ai sensi del comma 3
dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi
dell’articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al
presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti.
7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente
legge non producono effetti se non vi è obbligo di
registrazione del contratto stesso.
Art.
14
(Disposizioni
transitorie e abrogazione di norme)
1. In
sede di prima applicazione dell’articolo 4 della
presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni
di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con
l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’articolo 13,
comma 5,
della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in
composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale.
3. Sono abrogati
l’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì
abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni
abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di
locazioni vigenti prima di tale data.
Art.
15
(Copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 1
a 5
dell’articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per
l’anno
1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di
base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente
utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno 1999 e
quanto
a lire 299 miliardi per l’anno 2000,
l’accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a
lire 107 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
14 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento
relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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