Per legge, il locatore non
può opporsi alla cessione o anche a successive cessioni del
contratto d'affitto di un immobile destinato a uso commerciale (in
genere locali aperti al pubblico), a meno che non sussistano gravi
motivi come, per esempio, quando il nuovo conduttore subentrato al
primo sia soggetto a protesti cambiari. La legge n. 392 del 27 luglio 1978, con riferimento all'art. 36,
consente la cessione del contratto di locazione dell'immobile a uso
commerciale da un primo conduttore a un secondo, a un terzo e
così via, senza che il locatore possa obiettare alcunché,
purché esso non subisca danni dalla cessione stessa. La
normativa prevede, infatti, che il conduttore cessionario debba
partecipare in solido con il nuovo conduttore, qualora quest'ultimo
abbia provocato danni all'immobile o non abbia adempiuto al pagamento
del canone d'affitto.
Nel
caso in cui un immobile a uso commerciale sia stato locato da
più
conduttori, i danni o i debiti sono imputabili a tutti i conduttori
cedenti e cessionari.
La legge contempla questa procedura,
dettata da una sentenza della Corte di Cassazione (la n.10485/2004),
che così stabilisce: tutti i conduttori cedenti o cessionari
sono solidalmente obbligati nei confronti del locatore per le
obbligazioni discendenti dal contratto di locazione oggetto di
cessione.
In sostanza, tutti i conduttori e cessionari
sono obbligati, dunque, a risarcire in solido al locatore gli
eventuali danni
o debiti, ripartiti secondo il criterio d'imputabilità. I danni di cui
è certo l'autore sono a carico esclusivo di quest'ultimo; per i danni,
invece, di cui non è certo l'autore il risarcimento è ripartito
in parti uguali fra tutti i conduttori e i cessionari. |