Quando
un'assemblea di condominio prende delle decisioni, nel caso che
l'assemblea risulti non valida o con maggioranza insufficiente, le
delibere impugnabili si dividono in due categorie: nulle o annullabili
Le
delibere nulle è come se non fossero mai state prese,
perciò
sono impugnabili dai condomini in qualsiasi momento, senza alcun
vincolo temporale. Viceversa quelle cosiddette annullabili sono
impugnabili entro 30 giorni, altrimenti, scaduto questo termine, sono
riconosciute valide a tutti gli effetti.
Sono
ritenute nulle le delibere che esulano dai poteri dell'assemblea o che
si rivelano contrarie a norme imperative di legge.
Sono
sempre nulle le delibere per le quali è necessario il voto
favorevole e unanime di tutta l'assemblea, come previsto dal Codice
Civile o dal regolamento condominiale approvato da tutti i condomini,
di norma, al momento dell'acquisto. Da ritenersi nulle anche le
delibere che, invece di riguardare la proprietà o le parti
comuni e la loro regolamentazione, interferiscono con i diritti del
singolo proprietario. La nozione di nullità riguarda anche le
delibere che, per esempio, autorizzerebbero un abuso edilizio, o
vieterebbero l'acquisto di appartamenti in ragione di pregiudizi
razziali.
Le
delibere annullabili sono, ad esempio, quelle prese da assemblee
convocate in maniera illegittima e con maggioranze non qualificate o
che riguardano decisioni su argomenti non facenti parte dell'ordine del
giorno. L'impugnazione delle delibere deve avvenire obbligatoriamente
mediante atto giudiziario, quindi, non è sufficiente inviare una
lettera raccomandata indirizzata all’amministratore o al
condominio.
Per i condomini
presenti all'assemblea le delibere possono essere impugnate entro 30
giorni
dalla delibera stessa. Per gli assenti il termine è il medesimo, ma a
partire dalla data di ricezione del verbale dell'assemblea.
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