Il
proprietario non provvede alla manutenzione dell'immobile? Niente
paura: l'inquilino ha diritto ad una riduzione del canone,
proporzionale al mancato godimento dell'immobile. Il nuovo
orientamento della Corte di Cassazione in materia di locazioni
(sentenza n. 3341 del marzo 2001) pone maggiore tutela per gli
inquilini, introducendo il principio della "proporzionalità
degli inadempimenti". Con tale principio, la possibilità
di sospensione totale del pagamento del canone viene ammessa solo nel
caso di impossibilità di godere dell'immobile locato. Nel caso
di difetti o vizi che impediscano un godimento totale ma che
consentano comunque un utilizzo parziale, l'inquilino può
corrispondere un canone ridotto.
In
sostanza, nel caso in cui l'immobile dato in locazione, presenti dei
vizi imputabili al locatore, per mancanza di manutenzione
straordinaria, il conduttore può pretendere una riduzione del
canone proporzionale all'entità del mancato godimento. E'
necessario, tuttavia, distinguere tra vizi preesistenti e vizi sorti
successivamente per inadempienza del locatore.
Nel
primo caso, se il conduttore non ha immediatamente denunciato i
difetti dell'immobile (e quindi li ha tacitamente accettati),
l'inquilino non ha diritto alla risoluzione del contratto né
alla riduzione del canone.
Nel secondo,
l'inquilino ha diritto a una riduzione del canone proporzionale al
mancato godimento
dell'immobile. |