SOTTOTETTI ABITABILI
Per
rendere abitabili i sottotetti, in alcune regioni come Lombardia e Liguria,
si è provveduto a consentire l'elevazione del colmo del tetto (le travi
portanti), al fine di raggiungere le altezze necessarie per rendere agibili
i locali. Ma se il regolamento condominiale contrattuale vieta la sopraelevazione,
non è possibile eseguire alcun tipo d'intervento che ne espleti l'attuazione.
Viceversa se nel regolamento condominiale contrattuale non è riportato
il divieto, anche se il parere dei condomini è contrario, il proprietario
avrà la facoltà di innalzare il proprio appartamento, purché
siano rispettati tre parametri: che la sopraelevazione non comporti un pericolo
per la statica dell'immobile; che non tolga luce e aria ai piani sottostanti;
che non comprometta l'estetica dell'immobile, causando peraltro una diminuzione
del valore architettonico ed economico dell'edificio.
Chi si incarica di effettuare la sopraelevazione, avrà a suo onere anche
altri lavori, come per esempio il prolungamento degli scarichi della canna fumaria
la ricostruzione del casotto che ospita l'argano ascensore piuttosto che la
ricostruzione del terrazzo con relativa ringhiera di protezione. Inoltre agli
altri condomini dovrà essere versato un pagamento in denaro a titolo
d'indennità. L'importo sarà calcolato in base al valore di mercato
dell'area edificabile e suddiviso per il numero dei piani dell'immobile (compreso
quello da edificare), detraendo infine la quota spettante a chi sopraeleva.
Vi sono poi casi in cui, nel primo regolamento condominiale, controfirmato da
tutti gli inquilini proprietari, può risultare la clausola che spetti
esclusivamente alla stessa ditta costruttrice dell'edificio la realizzazione
della sopraelevazione richiesta da un inquilino. Qualora la sopraelevazione
venga realizzata, in alcuni casi l'impresa edile potrà anche non corrispondere
alcuna indennità agli altri inquilini.
Tali clausole potranno però essere
impugnate dai condomini davanti al giudice, il cui intervento ne
potrebbe constatare il carattere vessatorio.
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