LA LOMBARDIA VELOCIZZA LE PROCEDURE EDILIZIE
Le nuove procedure per la realizzazione degli interventi edilizi:
nuova edificazione, interventi sul patrimonio edilizio esistente, parcheggi pertinenziali privati e sottotetti.
di avv. Guido Alberto Inzaghi
(Consulente legale Fiaip)
La legge regionale della Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 ha introdotto rilevantissime novità nelle procedure che governano gli interventi edilizi, sia riguardo al patrimonio immobiliare esistente, sia alle nuove costruzioni.
LA COSIDDETTA “SUPER D.I.A.”
Ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 493/93, nella realizzazione
delle opere edilizie minori l’interessato può avvalersi
del regime della Denuncia di Inizio Attività, introdotto
dall’art. 19 della legge n. 241/90.
In assoluta sintesi, in
luogo di richiedere il formale e preventivo assenso
dell’Amministrazione comunale (autorizzazione o concessione
edilizia, a seconda dei casi), l’interessato alla realizzazione
degli interventi richiamati ha la facoltà (non l’obbligo)
di denunciare al Comune che, decorsi venti giorni dall’inoltro
della denuncia stessa, inizierà la relativa attività
edificatoria.
La D.I.A. deve essere accompagnata dalla relazione
del progettista che, sotto la propria responsabilità penale e
professionale, asseveri la conformità dell’intervento
alla normativa urbanistica ed edilizia (leggi dello Stato e
regionali, regolamento edilizio, piano regolatore generale vigente ed
in itinere, regolamento di igiene).
Di contro il Comune,
ove contesti la regolarità del progetto, ordina
all’interessato, prima del decorso del termine di venti giorni,
di non dare corso ai lavori.
La legge regionale n. 22/99 ha
esteso il regime sinteticamente richiamato a tutto lo spettro delle
opere edilizie, ivi comprese quelle di maggiore rilievo, quali la
ristrutturazione e la nuova edificazione.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Tali interventi, come definiti dalla legge regionale attraverso il richiamo dell’allegato alla disposizione (deliberazione di Giunta regionale n. 38573/98) che detta i criteri per la redazione dei nuovi regolamenti edilizi, sono i seguenti:
I)
recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia);
2) modifiche ed integrazioni del patrimonio edilizio
esistente (sopralzo, ampliamento, demolizione);
3) ricostruzione
edilizia;
4) nuova costruzione.
LE ECCEZIONI
Il procedimento per la formazione della cosiddetta super D.I.A. ricalca quello previsto dall’art. 4 della citata legge n. 493/93, con sole due eccezioni.
A)
In considerazione dell’onerosità che si accompagna alle
opere di ristrutturazione, ricostruzione (che ove non fedele non può
considerarsi di ristrutturazione), ampliamento, sopralzo e nuova
costruzione, il contributo correlato al costo di costruzione ed agli
oneri di urbanizzazione deve essere autonomamente liquidato dal
progettista, in sede di presentazione della denuncia.
B) Anche
negli immobili sottoposti a vincolo notificato (di carattere storico,
artistico, ambientale o paesaggistico) è possibile usufruire
del regime della D.I.A., previa l’acquisizione del nullaosta da
parte dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo
stesso (Soprintendenza, servizio beni ambientali della Regione,
ecc.).
COSA CAMBIERÀ
La
semplificazione introdotta dalla legge regionale è sicuramente
sensibile e - com’è auspicabile - introduce la necessità
che tra Pubblica amministrazione ed operatori si crei un nuovo
rapporto di consapevole collaborazione e suddivisione delle
responsabilità.
La possibilità di realizzare
direttamente, senza il preventivo esame ed espresso assenso
dell’Amministrazione comunale, rilevanti interventi edilizi
(nessun limite quantitativo è posto alla facoltà di
utilizzare la D.I.A. per le nuove costruzioni, salvo il rispetto
delle previsioni di P.R.G. che impongano la preventiva formazione di
strumenti esecutivi, quali il piano di lottizzazione, il piano
particolareggiato, ecc. incide notevolmente sullo sfruttamento e
sulla stessa conformazione del territorio.
Al rinnovato impegno
dei professionisti di interpretare ed applicare correttamente una
disciplina oltremodo complessa, dovrà allora affiancarsi lo
sforzo degli uffici tecnici di passare dalla mentalità del
controllo preventivo dell’intervento proposto, alla verifica di
legittimità del progetto presentato e pronto per l’attuazione,
verifica da compiersi in termini (venti giorni) quanto mai
stringenti.
E altresì doveroso dare brevemente conto delle
difficoltà sistematiche cui la legge regionale lombarda
(unitamente all’esperienza toscana) ha dato luogo, non parendo
a diversi commentatori legittima l’estensione della D.I.A. agli
interventi edilizi di maggiore impatto.
A parte i dubbi inerenti
l’impossibilità per la legislazione regionale di
modificare le disposizioni assunte dalla legge dello Stato quali
norme di principio (il riferimento è alla disciplina di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante principi cui le Regioni
debbono attenersi e, tra questi, quelli desumibili dagli artt. 7 e 20
in ordine alla sotto posizione a concessione edilizia degli
interventi edilizi superiori), è rilevante il momento di
discontinuità che il sistema deve affrontare in merito alle
sanzioni applicabili per gli abusi realizzati attraverso super
D.I.A. Infatti, mentre per questi ultimi (ristrutturazione
edilizia, ricostruzione, ampliamento, nuova edificazione) la legge
statale in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, prevede sanzioni anche penali e, comunque,
volte al ripristino dello stato dei luoghi, l’art. 4 della
legge n. 493/93 espressamente richiamato dalla legge regionale in
commento e dunque applicabile agli interventi superiori prevede
sanzioni meramente amministrative, di natura pecuniaria, non
ripristinatorie.
Sul punto, i funzionari della Regione Lombardia
hanno in diverse occasioni osservato la salvezza delle sanzioni
statali, atteso che la normativa regionale non può incidere
sulla materia penale, ma il tema è sicuramente complesso (in
specie rispetto alla possibilità di ordinare in via
amministrativa la demolizione degli abusi realizzati con la super
D.I.A.) e merita un maggiore approfondimento, di cui la
giurisprudenza non tarderà di darsi carico.
AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DEI PARCHEGGI
La legge regionale semplifica ed estende la possibilità di realizzare (anche in deroga alla normativa urbanistica edilizia) i parcheggi privati pertinenziali alle abitazioni esistenti, previsti dalla legge Tognoli (n. 122 del 1989). Seguendo le indicazioni della circolare che la Regione ha emanato il 6 dicembre 1999 (1), si rileva che la L.R. n. 22/99:
stabilisce che il rapporto pertinenziale tra nuovi parcheggi ed unità immobiliari principali può sussistere anche su aree di proprietà diverse, poste al di fuori dal lotto di appartenenza senza limiti di distanza, purché nell’ambito del territorio comunale o di Comuni contermini;
individua i casi in cui è necessaria la deroga urbanistica prevista dall’art. 9, comma 2 della legge n. 122/89, ossia solo in presenza di specifiche destinazioni urbanistiche del sottosuolo;
definisce modalità per l’esecuzione di parcheggi e per l’utilizzo a tal fine anche di aree del patrimonio comunale. In tema di parcheggi pertinenziali, non può infine farsi a meno di richiamare l’interessante ed innovativo precedente giurisprudenziale del TAR Lazio, che ha osservato come “l’articolo 9 della legge n. 122/89, secondo cui i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati dei parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, si applica integralmente anche ai box non completamente interrati, ma soltanto seminterrati, purché realizzati all’interno dell’area che pertiene all’immobile” (2).
Ed ora, in Regione Lombardia, che l’area pertinenziale dell’immobile può essere anche distante dallo stesso, le possibilità di avvalersi delle agevolazioni per la realizzazione dei parcheggi privati si ampliano ulteriormente.
|
Agenzia Immobiliare Mediarecord. Oltre alla legislazione
immobiliare sul nostro sito potrai trovare in vendita:
Ville, villette a schiera, appartamenti in Como e provincia.
Inoltre, Hotel e Alberghi in tutta Italia, terreni edificabili
commerciali,
industriali e artigianali, anche di grandi dimensioni e immobili per le
vacanze come:
Trulli in Puglia, Lamie, torrette Ostunesi e case in pietra. Tra le
nostre
offerte immobiliari non mancano bellissime case in Sardegna, Sicilia e
altre regioni
d'Italia. Per quanto riguarda il comparto residenziale, i Comuni dove
si trovano
le maggiori offerte sono: Como, lago di Como, Milano, Monte Olimpino,
Varese,
Tradate, Senna Comasco, Cantù, Figino Serenza, Faenza, Cirimido,
Lomazzo, Bregnano, Cermenate, Fino Mornasco, Luisago, Fenegrò,
Lurago
Marinone, Limido Comasco, Veniano, Appiano Gentile, Bulgarograsso,
Guanzate,
Brianza, Casnate con Bernate, Drezzo, Stresa e Turate. La sezione
Grandi Operazioni Immobiliari tratta: grosse operazioni immobiliari
come per
esempio interi villaggi turistici, grosse aree edificabili, importanti
ville
storiche, Aziende di una certa rilevanza e così via.
Buona navigazione.Vai
alla Ricerca Immobili Residenziali
Vai
alla Ricerca Alberghi e Hotel Ricerca Grandi Operazioni Immobiliari |