IMMOBILI COSTRUITI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA



La nullità degli atti di trasferimento degli edifici costruiti senza concessione edilizia si estende al trasferimento delle accessioni degli immobili stessi.

di Alberto Benazzato Notaio in Padova

Ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come successivamente modificata ed integrata, gli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, esclusi quelli costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti di garanzia e di servitù, sono nulli e non possono essere rogati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione o della licenza edilizia e, in caso di abuso edilizio, determinati elementi relativi al procedimento di condono (data della domanda di condono, estremi del versamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione e contributo concessorio, eventuale attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere sui vincoli, ecc.) (1).

ACQUISTO PER ACCESSIONE

Tra gli innumerevoli problemi sollevati dalla citata normativa sul condono vi è anche quello relativo alla applicabilità della stessa agli acquisti a titolo originario ed, in particolare, agli acquisti per accessione, che è un istituto giuridico in forza del quale il proprietario di un terreno diventa automaticamente proprietario di qualunque costruzione che venga ad esistere, per fatto proprio o di terzi, sopra o sotto il terreno stesso, salvo che diversamente risulti dal titolo o dalla legge(2).
Apparentemente la soluzione è agevole, in quanto, come è stato rilevato(3), l'accessione non è un atto giuridico e, dunque, un «atto tra vivi», bensì un fatto giuridicamente rilevante come tale estraneo alla normativa in esame.
Il problema, tuttavia, merita un approfondimento.
La dottrina si è chiesta invero se la legge n. 47/85 trovi applicazione in caso di trasferimento di un terreno con sovrastante un fabbricato abusivo non condonato ove nell'atto venga fatto riferimento soltanto al terreno medesimo e non anche al fabbricato.
Si potrebbe invero essere indotti a ritenere che in tale caso la normativa sul condono edilizio non debba trovare applicazione, operando l'istituto dell'accessione. Ma in contrario si è fondatamente obiettato che l'accessione opera nel momento in cui la costruzione viene posta in essere, mentre «realizzatosi l'acquisto, l'accessione deve ritenersi aver esaurito il suo compito»(4).
Ne consegue che ove oggetto di trasferimento sia il terreno con sovrastante un fabbricato abusivo, indipendentemente dal fatto che il fabbricato abusivo stesso venga o meno menzionato, trova applicazione la legge n. 47/85(5).

UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La suddetta conclusione è ora suffragata anche da una recente pronuncia della Corte di cassazione(6) ove è espressamente statuita l'applicabilità della legge n. 47/85 agli acquisti per accessione.

Nella fattispecie esaminata dal Supremo Collegio era sorta controversia tra le parti in ordine all'esecuzione dell'obbligo, assunto in sede di contratto preliminare, di stipulare un contratto di compravendita avente ad oggetto un appezzamento di terreno.

Il promissario acquirente infatti aveva citato in giudizio i promittenti venditori per ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica del citato contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932, Codice civile. I promittenti venditori avevano a loro volta proposto in via riconvenzionale una domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, sostenendo che la controparte si era immessa arbitrariamente nel terreno e vi aveva costruito un fabbricato abusivo, ciò che aveva impedito la stipula dell'atto pubblico di compravendita.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha stabilito che «corretta è l'applicazione, ai fini del decidere, della legge n. 47/85, posto che, per effetto dell' accessione, l'atto pubblico di compravendita avrebbe dovuto riguardare anche il manufatto che il Pianozza (il promissario acquirente, n.d.r.) aveva costruito sul terreno dei promittenti venditori, e che, pertanto, la mancanza della concessione edilizia avrebbe determinato la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 17 della predetta legge».

Note:

(1) Va precisato che gli artt. 17 e 40 della legge n. 47/85 hanno un diverso ambito di applicazione: il primo, infatti, si applica agli edifici costruiti tra il primo ottobre 1983 e il 31 dicembre 1993 e non condonati, nonché a tutti gli edifici costruiti successivamente al 31 dicembre 1993, il secondo invece agli edifici abusivi costruiti anteriormente al primo ottobre 1993 ed assoggettati al procedimento di condono.

(2) Cfr. art. 934, Codice civile, che, per la precisione, fa riferimento a "qualunque piantagione, costruzione od opera" che venga ad esistere sul terreno.

(3) Cfr. in questo senso G. Alpa a commento dell'art. 17 della legge n. 47/85, in Le nuove leggi civili commentate, 1985, pag.1 085.

(4) Così G. Casu e N. Raiti, in Condono edilizio e attività negoziale, Quaderni del Notariato, 1999, pag. 27.

(5) La mancata menzione in atto del fabbricato abusivo lungi dal costituire un abile escamotage per evitare l'applicazione della legge sul condono potrebbe dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad un negozio nullo in quanto in frode alla legge: così G. Casu e A. Ruotolo, Acquisto per accessione e condono edilizia, in Studi e materiali, V, Milano, 1998, 350-351. A diversa conclusione si perviene naturalmente nel caso in cui nell'atto di trasferimento del terreno il venditore si riservi la proprietà della costruzione: in tal caso è evidente che, restando la proprietà della costruzione in capo al venditore, non si produce alcun effetto reale rispetto alla costruzione stessa e, pertanto, la legge n. 47/85 non trova applicazione.

(6) Sentenza 15 maggio 2000, n. 6233.

 

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