CONDUTTORI E CESSIONARI RISPONDONO DEI DANNI RECATI

ALL’IMMOBILE COMMERCIALE LOCATO



Per legge, il locatore non può opporsi alla cessione o anche a successive cessioni del contratto d'affitto di un immobile destinato a uso commerciale (in genere locali aperti al pubblico), a meno che non sussistano gravi motivi come, per esempio, quando il nuovo conduttore subentrato al primo sia soggetto a protesti cambiari.
La legge n. 392 del 27 luglio 1978, con riferimento all'art. 36, consente la cessione del contratto di locazione dell'immobile a uso commerciale da un primo conduttore a un secondo, a un terzo e così via, senza che il locatore possa obiettare alcunché, purché esso non subisca danni dalla cessione stessa. La normativa prevede, infatti, che il conduttore cessionario debba partecipare in solido con il nuovo conduttore, qualora quest'ultimo abbia provocato danni all'immobile o non abbia adempiuto al pagamento del canone d'affitto.

Nel caso in cui un immobile a uso commerciale sia stato locato da più conduttori, i danni o i debiti sono imputabili a tutti i conduttori cedenti e cessionari.

La legge contempla questa procedura, dettata da una sentenza della Corte di Cassazione (la n.10485/2004), che così stabilisce: tutti i conduttori cedenti o cessionari sono solidalmente obbligati nei confronti del locatore per le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione oggetto di cessione.

In sostanza, tutti i conduttori e cessionari sono obbligati, dunque, a risarcire in solido al locatore gli eventuali danni o debiti, ripartiti secondo il criterio d'imputabilità. I danni di cui è certo l'autore sono a carico esclusivo di quest'ultimo; per i danni, invece, di cui non è certo l'autore il risarcimento è ripartito in parti uguali fra tutti i conduttori e i cessionari.

 

 

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