CONFEDILIZIA: I NUOVI MOLTIPLICATORI PER STABILIRE IL VALORE

DELLE SECONDE CASE




Il maxiemendamento presentato dal Governo al decreto-legge contenente la manovra finanziaria prevede - per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione - la rivalutazione dei moltiplicatori per la determinazione degli imponibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Si tratta dei moltiplicatori che si applicano alle rendite catastali dei fabbricati (che - ad evitare risultati erronei - devono già essere rivalutate del 5%, senza distinzione tra prime e seconde case, in base all'aumento generalizzato delle rendite urbane disposto dall'art. 1, comma 48, della legge 662/'96) e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare in caso di trasferimento degli immobili. Se il valore dichiarato nell’atto è inferiore a quello come così determinato, l’Amministrazione finanziaria può rettificarlo in base al valore di mercato dell’immobile; se è superiore o uguale, tale potere di rettifica è precluso (c.d. criterio della valutazione automatica).

I moltiplicatori - già aumentati dalla Finanziaria 2004 - risultano così variati dal maxiemendamento del Governo:

-         Terreni: da 82,5 a 90

-         Fabbricati Gruppo D e Categoria A/10: da 55 a 60

-         Fabbricati Gruppo E e Categoria C/1: da 37,4 a 40,8

-         Fabbricati Gruppi A, B e C, escluse categorie A/10 e C/1: da 110 a 120

I nuovi coefficienti dovranno essere utilizzati in caso di trasferimento di immobili per i quali non ricorrano le condizioni (previste dal Testo unico dell'imposta di registro-Nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima) per l'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa". Gli stessi si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Stessa decorrenza (finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dall'anzidetta data) per l'aumento dallo 0,25% al 2% dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati per le "seconde case".

Le prime elaborazioni dell'Ufficio studi della Confedilizia circa gli effetti delle nuove disposizioni in termini di imposte dovute in caso di compravendita di "seconde case" sono presenti sul sito Internet dell'Organizzazione www.confedilizia.it.

Comunicato a cura dell'Ufficio Stampa della Confedilizia.

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