FABBRICATI RURALI ESENTI DA IMPOSTE DIRETTE




L’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio scorso, prevede che i redditi da locazione di fabbricati rurali ristrutturati siano esenti da imposte dirette per un periodo massimo di 9 anni, alle condizioni esposte qui di seguito. L’edificio deve essere ubicato in zona agricola di tipo “E” del piano regolatore. Il fabbricato, alla data 7 maggio 2004, non doveva essere destinato ad abitazione civile, quindi, deve trattarsi di immobile rurale fatiscente, adibito esclusivamente ad attività agricola e non a uso abitazione.
Il proprietario del fabbricato, inoltre, deve essere obbligatoriamente un imprenditore agricolo. L’edificio rurale, così concepito, deve essere oggetto di ristrutturazione conforme alle disposizioni vigenti in materia urbanistica. Quest’ultima condizione costituisce una forte limitazione all’applicazione della normativa, qualora infatti le leggi locali, comunali o regionali, facciano divieto esplicito di mutare in destinazione abitativa fabbricati situati in zone rurali, utilizzati da persone che non eseguono lavoro agricolo, il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di una conseguente locazione non potrà ottenere la concessione edilizia. Inoltre, una volta ultimato l’intervento di ristrutturazione, l’edificio dovrà soddisfare tutti i requisiti di abitabilità che la legge impone. Se il fabbricato viene utilizzato da parenti del proprietario o da suoi dipendenti, conserverà la destinazione originaria, e sarà ugualmente esente da imposte.

L’agevolazione si applica, però, solo per il primo contratto d’affitto, non avrà pertanto valore se viene realizzato un secondo contratto con un altro inquilino.

Il reddito da locazione (sottoposto a tassazione nella misura dell’85% del canone contrattuale, fatta salva l’ulteriore riduzione del 30% per contratti convenzionali), è compreso nel reddito dominicale del terreno su cui insiste il fabbricato e non concorre a formare il reddito imponibile del contribuente. La suddetta normativa, entrata in vigore dal 7 maggio scorso, non chiarisce comunque se l'esenzione possa essere estesa anche all'ICI.

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